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Mar Morto: accordo tra Israele, Autorità Palestinese e Giordania

“Sono contento. Sognavo questo accordo da molti anni, anche per salvare il Mar Morto, che sta davvero morendo”. Così padre Raed Abusahliah, direttore generale di Caritas Jerusalem, commenta per l’Agenzia Fides la firma dell’accordo trilaterale sottoscritto a Washington il 9 dicembre tra rappresentanti d’Israele, Giordania e Autorità Palestinese e mirante a migliorare la distribuzione delle risorse idriche nell’area, ponendo anche un freno al prosciugamento del Mar Morto.

A giudizio di padre Raed, “se i palestinesi potranno davvero avvantaggiarsi dell’uso di maggiori quantità di acqua, questo avrà un impatto positivo sulle loro vite concrete, visto che soprattutto i territori palestinesi soffrono della scarsità di risorse idriche. Inoltre – aggiunge il sacerdote palestinese – l’accordo riconosce in maniera implicita la sovranità dell’Autorità Palestinese sulle terre della parte settentrionale del Mar Morto, che fanno parte dei Territori Palestinesi. Mi auguro che dopo questo accordo si cerchino soluzioni condivise anche ad altri problemi che ci coinvolgono tutti”.

Il Mar Morto, che si estende sul confine tra Israele, Territori Palestini e Giordania

L’accordo trilaterale sull’acqua arriva dopo undici anni di negoziati. Prevede la creazione di un sistema di pompaggio nel Golfo di Aqaba, che sfocia nel Mar Rosso, allo scopo di convogliare quasi 200 milioni di …continua a leggere

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Egitto, nella bozza della Costituzione garantita la libertà di credo

La Repubblica araba d’Egitto è “uno Stato sovrano unito e indivisibile, una Repubblica democratica fondata sulla cittadinanza e sullo stato di diritto”. Così viene definita la nazione egiziana nella bozza di nuova Costituzione predisposta dai 50 membri dell’Assemblea costituzionale e destinata a essere sottoposta a referendum popolare entro il gennaio 2014. Del testo costituzionale – accusato dai critici di venature “liberticide” per l’eccessivo potere attribuito alle forze armate – è stata fatta circolare una versione non ufficiale, che permette di valutare in modo oggettivo gli articoli di legge riguardanti l’esercizio della libertà religiosa.
L’articolo 2 definisce l’islam come religione di Stato” e i principi della Legge islamica (Sharia) vengono riconosciuti come “la fonte principale della legislazione”.
L’articolo 3 stabilisce che i cristiani e gli ebrei egiziani potranno seguire le norme derivanti dai rispettivi principi di giurisdizione canonica e religiosa per quanto riguarda il proprio status personale e le questioni connesse alla vita e alla pratica religiosa, a partire dalla scelta dei propri capi spirituali.
Nell’articolo 50, l’epoca copta viene elencata tra gli elementi che rientrano nell’eredità condivisa della civiltà egiziana. Nel l’articolo 64, la libertà di credo viene definita come “assoluta”. La libertà della pratica religiosa e la costruzione di luoghi di culto …continua a leggere

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