Egitto, nella bozza della Costituzione garantita la libertà di credo

La Repubblica araba d’Egitto è “uno Stato sovrano unito e indivisibile, una Repubblica democratica fondata sulla cittadinanza e sullo stato di diritto”. Così viene definita la nazione egiziana nella bozza di nuova Costituzione predisposta dai 50 membri dell’Assemblea costituzionale e destinata a essere sottoposta a referendum popolare entro il gennaio 2014. Del testo costituzionale – accusato dai critici di venature “liberticide” per l’eccessivo potere attribuito alle forze armate – è stata fatta circolare una versione non ufficiale, che permette di valutare in modo oggettivo gli articoli di legge riguardanti l’esercizio della libertà religiosa.
L’articolo 2 definisce l’islam come religione di Stato” e i principi della Legge islamica (Sharia) vengono riconosciuti come “la fonte principale della legislazione”.
L’articolo 3 stabilisce che i cristiani e gli ebrei egiziani potranno seguire le norme derivanti dai rispettivi principi di giurisdizione canonica e religiosa per quanto riguarda il proprio status personale e le questioni connesse alla vita e alla pratica religiosa, a partire dalla scelta dei propri capi spirituali.
Nell’articolo 50, l’epoca copta viene elencata tra gli elementi che rientrano nell’eredità condivisa della civiltà egiziana. Nel l’articolo 64, la libertà di credo viene definita come “assoluta”. La libertà della pratica religiosa e la costruzione di luoghi di culto …continua a leggere

Articolo tratto da: Terra Santa Blog – TSDTV.it

    

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